Accertamenti sicurezza post contatore
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera 40/2014/R/GAS e successive modifiche e integrazioni, ha stabilito che il distributore prima di attivare la fornitura proceda con esito positivo all’accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione degli impianti nuovi, modificati o trasformati.
La documentazione per l’accertamento può essere inviata tramite web, attraverso:
In alternativa all’invio online è disponibile l’invio postale al seguente indirizzo:
Attenzione: l’utilizzo di altri canali (fax o e-mail) non consentirà l’avvio della pratica di accertamento.
La trasmissione della documentazione deve avvenire solo ed esclusivamente a seguito dell’invio da parte del Venditore della richiesta “amministrativa” di attivazione allo stesso Distributore e nel periodo di validità della richiesta di attivazione o di riattivazione ovvero entro 120 giorni dalla data richiesta riportata nel mod. Allegato H/40.
La documentazione da presentare si compone di:
I primi due moduli, debitamente compilati con timbri e firme, devono presentare una data di compilazione non antecedente a quella della richiesta di attivazione o riattivazione (la data riportata nel mod. Allegato H/40). La data del certificato di riconoscimento o visura camerale non deve essere antecedente 12 (dodici) mesi rispetto alla data dell’allegato I/40.
Manuale Registrazione Portale Utente Finale
Manuale Utilizzo Portale Utente Finale
A partire dal 01 Luglio 2014 la documentazione fornita e parzialmente precompilata dal venditore è corrispondente a quanto indicato nel successivo Allegato F/40.
Informativa per le richieste di attivazione della fornitura gas a impianti nuovi o impianti trasformati.
Informativa per le richieste di riattivazione della fornitura gas a impianti modificati.